GIUDIZIARIE 1. Le transazioni concluse davanti all'autorita' giudiziaria nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nel territorio di una delle due Parti contraenti sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento. 2. La Parte che richiede il riconoscimento deve presentare una copia autentica della transazione e un documento dal quale risulta che la stessa ha efficacia esecutiva, corredata di una traduzione ufficiale nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art27 · fonte su Normattiva