1. La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione da parte degli Stati membri delle Comunita' europee della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, e del protocollo relativo all'interpretazione di detta convenzione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, modificati dalle convenzioni di adesione a detta convenzione e a detto protocollo da parte degli Stati aderenti alle Comunita' europee, convenzioni e protocollo in appresso denominati "convenzione di Bruxelles". Tuttavia, la presente convenzione si applica comunque:

  • a)in materia di competenza giurisdizionale, qualora il convenuto sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente della presente convenzione che non e' membro delle Comunita' europee ovvero qualora gli articoli 16 e 17 della presente convenzione attribuiscano la competenza ai giudici di tale Stato contraente;
  • b)in materia di litispendenza o di connessione contemplate dagli articoli 21 e 22 della presente convenzione, ove siano state proposte azioni in uno Stato contraente che non e' membro delle Comunita' europee e in uno Stato contraente che e' membro delle Comunita' europee;
  • c)in materia di riconoscimento e di esecuzione, qualora lo Stato d'origine o lo Stato richiesto non sia membro delle Comunita' europee. 3. Oltre ai casi previsti nel titolo III, il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se la competenza sulla quale si fonda la decisione differisce da quella che deriva dalla presente convenzione e il riconoscimento o l'esecuzione sono richiesti contro una parte che abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente che non sia membro delle Comunita' europee, a meno che il riconoscimento o l'esecuzione della decisione sia possibile altrimenti in base alla legislazione dello Stato richiesto.

Testo vigente dal 5 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art54ter · fonte su Normattiva