PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE UNIFORME DELLA CONVENZIONE PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI, VISTO l'articolo 65 della presente convenzione, CONSIDERANDO il legame sostanziale esistente tra detta convenzione e la convenzione di Bruxelles; CONSIDERANDO che alla Corte di giustizia delle Comunita' europee e' stata riconosciuta dal protocollo del 3 giugno 1971 la competenza per deliberare sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione di Bruxelles; AVENDO PIENA CONOSCENZA delle decisioni emesse dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee sull'interpretazione della convenzione di Bruxelles fino al momento della firma della presente convenzione; CONSIDERANDO che i negoziati che hanno portato alla conclusione di detta convenzione sono stati fondati sulla convenzione di Bruxelles alla luce di tali decisioni; SOLLECITE, nella piena osservanza dell'indipendenza dei giudici, di impedire interpretazioni divergenti e conseguire l'interpretazione piu' uniforme possibile delle disposizioni della presente convenzione nonche' delle disposizioni di detta convenzione e di quelle della convenzione di Bruxelles la cui sostanza e' recepita in detta convenzione, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Articolo 1 I giudici di ciascuno Stato contraente tengono debitamente conto, all'atto dell'applicazione e dell'interpretazione delle disposizioni della presente convenzione, dei principi definiti da ogni decisione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni di detta convenzione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~protocollo-n-2-art1 · fonte su Normattiva