[1]Assistenza giudiziaria

[2]La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 10 marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Testo vigente dal 16 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;422~art21 · fonte su Normattiva