[1]Assistenza giudiziaria
[2]La presente convenzione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 10 marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia del 25 ottobre 1980, nelle relazioni tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.
Testo vigente dal 16 novembre 1999
