dei ricorsi

  • 1)Le persone di cui al presente Accordo possono presentare ricorso alle autorita' competenti per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.
  • 2)I ricorsi debbono essere trattati entro un termine ragionevole.
  • 3)Le decisioni prese previo ricorso, o l'assenza di decisioni entro un periodo di tempo ragionevole, offrono alle persone di cui al presente Accordo la possibilita' di presentare appello all'autorita' giudiziaria nazionale competente.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art11 · fonte su Normattiva