1. In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' Aereonautiche delle Parti Contraenti si consulteranno di tanto in tanto al fine di assicurare l'attuazione e la soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e dell'Allegato accluso allo stesso. 2. Qualora una delle due Parti Contraenti ritenga auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa puo' in qualsiasi momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte Contraente. Le consultazioni fra le due Parti Contraenti circa tale proposta di modifica potranno essere condotte sia verbalmente che per iscritto e, a meno che non sia stato diversamente convenuto, inizieranno entro un periodo di sessanta (60) giorni, tranne nel caso' in cui le consultazioni siano chieste ai sensi dell'articolo 12, punto 7, nel qual caso dovranno tenersi entro quindici (15) giorni dalla data della richiesta presentata da una delle Parti Contraenti. Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti consideri auspicabile modificare l'Allegato al presente Accordo, tale modifica sara' concordata tramite consultazioni fra le Autorita' Aeroanautiche delle due Parti Contraenti. Ogni modifica al presente Accordo, ai sensi del paragrnfo 2 del presente articolo entrera' in vigore quando la modifica sara' stata confermata con uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;198~accordo-art14 · fonte su Normattiva