1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno periodicamente l'una con l'altra per garantire l'attuazione ed una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente Accordo e del relativo Annesso. 2. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare qualunque disposizione del presente Accordo, essa puo' in ogni momento proporre tale modifica per iscritto all'altra Parte contraente. Le consultazioni tra le due Parti contraenti relative a tale proposta di modifica possono essere sia orali, sia svolgersi per iscritto e dovranno, salvo se diversamente convenuto, iniziare entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data della richiesta effettuata da una delle Parti contraenti. 3. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti ritiene auspicabile modificare l'Annesso al presente Accordo, tale modifica sara' stabilita di comune accordo di concerto tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 4. In conformita' con il paragrafo 2 del presente Articolo, qualunque modifica al presente Accordo entrera' in vigore quando tale modifica sara' stata confermata da uno scambio di note attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art14 · fonte su Normattiva