ARTICO 17 Fornitura di dati statistici Le Autorita' Aereonautiche di una Parte Contraente forniranno alle Autorita' Aereonautiche dell'altra Parte Contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico sui servizi concordati svolto dalle rispettive compagnie aeree designate da e verso il territorio dell'altra Parte Contraente.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
