di statistiche Le Autorita' Aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni analoghe relative al traffico svolto dai servizi convenuti da parte delle rispettive linee aeree designate, verso il territorio dell'altra Parte contraente ed in provenienza da esso.

Testo vigente dal 17 marzo 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-02;46~accordo-art17 · fonte su Normattiva