DI STATISTICHE LE AUTORITA' AEREONAUTICUE DI UNA PARTE CONTRAENTE FORNIRANNO ALLE AUTORITA' AEREONAUTICHE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SU RICHIESTA, STATISTICHE PERIODICHE OD ALTRE ANALOGHE INPORMAZIONI RELATIVE AL TRAFFICO EFFETTUATO SUI SERVIZI CONCORDATI DALLE RISPETTIVE LINEE AEREE DESIGNATE, DA E VERSO IL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;202~accordo-art13 · fonte su Normattiva