[1]Sicurezza ferroviaria
[2]Quando le eccezioni locali sono state concordate tra i gestori dell'infrastruttura italiani e francesi in applicazione dell'articolo 3 della presente Convenzione, il gestore dell'infrastruttura italiano deve compiere i passi necessari presso l'Autorita' nazionale di sicurezza francese per disporre di un'autorizzazione di sicurezza che gli consenta di esercitare la propria attivita' in territorio francese. L'autorita' nazionale di sicurezza ferroviaria francese coopera a tale scopo con l'Autorita' nazionale di sicurezza ferroviaria italiana.
Testo vigente dal 29 marzo 2025
