INDIPENDENTI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attivita' professionale o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che nelle seguenti circostanze nelle quali detto reddito puo' essere altresi' tassato nell'altro Stato contraente:

  • a)se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attivita'; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa; o
  • b)se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano o oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato ma unicamente nella misura in cui detti redditi derivino dalle sue attivita' svolte in detto altro Stato. 2. L'espressione "attivita' professionali" comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art14 · fonte su Normattiva