[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo ad un periodo di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore. In tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia; e b) con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto in duplice esemplare a Seoul il giorno dieci I 1989, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo inglese.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Repubblica coreana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art30 · fonte su Normattiva