[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dalla data in cui la Convenzione e' entrata in vigore. In tal caso la convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)in Italia: con riferimento al reddito imponibile per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)in Mauritius: con riferimento al reddito imponibile per gli anni di accertamento che iniziano il, o successivamente al, 1 luglio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. Fatta in duplice esemplare a Port-Louis il giorno nove marzo 1990, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo Repubblica Italiana di Mauritius

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;712~convenzione-art30 · fonte su Normattiva