IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli ammontari pagati il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo; e
  • b)con riferimento alle altre imposte per i periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui lo scambio degli strumenti di ratifica ha luogo.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;199~convenzione-art29 · fonte su Normattiva