TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE DI CINA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Cina nel rispetto reciproco della sovranita' statale e dei principi di uguaglianza e di mutuo vantaggio, desiderando intensificare la loro cooperazione nel campo giudiziario, hanno deciso di concludere un Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia civile. A questo scopo le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DELL'ESPRESSIONE "MATERIA CIVILE" Ai fini del presente Trattato "materia civile" comprende anche le materie oggetto del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art1 · fonte su Normattiva