[1]Trattato tra Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese in materia di reciproca Assistenza Giudiziaria Penale
[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominate «le Parti», Al fine di rendere piu' efficace la cooperazione tra i due paesi in relazione all'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale sulla base del reciproco rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; Hanno deciso di stipulare il presente Trattato e Hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Campo di Applicazione
[5]1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi la piu' ampia assistenza giudiziaria reciproca in materia penale. 2. Tale assistenza comprende: (a) la notifica di documenti relativi a procedimenti penali; (b) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni; (c) l'assunzione e la trasmissione di perizie; (d) l'invio di documenti, atti ed elementi di prova; (e) la ricerca e l'identificazione di persone; (f) l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o di oggetti; (g) il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o partecipare ad altri atti processuali; (h) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti e sequestri di beni; (i) la confisca dei proventi e delle cose pertinenti al reato; (j) la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di informazioni desunte dagli archivi giudiziari; (k) lo scambio di informazioni in materia di diritto; e (l) qualsiasi altra forma di assistenza che non contrasti con le leggi della Parte richiesta. 3. Il presente Trattato non si applica: (a) all'estradizione di persone; (b) all'esecuzione di sentenze penali o decisioni pronunciati nella Parte richiedente, salvo quanto consentito dalle leggi della Parte richiesta e dal presente Trattato; (c) al trasferimento della persona condannata ai fini dell'esecuzione della pena; e (d) al trasferimento dei procedimenti penali. 4. Il presente Trattato si applica esclusivamente alla reciproca assistenza giudiziaria tra le Parti.
Testo vigente dal 19 maggio 2015
