GIUDIZIARIA I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
