GIUDIZIARIA I cittadini di ciascuna Parte beneficiano nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, degli stessi diritti spettanti ai cittadini di quest'ultima e hanno diritto di accedere all'autorita' giudiziaria dell'altra Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art2 · fonte su Normattiva