DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:

  • a)l'autorita' giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorita' giudiziaria richiesta;
  • b)il procedimento per il quale e' domandata;
  • c)il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
  • d)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
  • e)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La Commissione rogatoria contiene altresi', ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art10 · fonte su Normattiva