DELLE COMMISSIONI ROGATORIE 1. La commissione rogatoria contiene le indicazioni seguenti:
- a)l'autorita' giudiziaria richiedente e, ove possibile, l'autorita' giudiziaria richiesta;
- b)il procedimento per il quale e' domandata;
- c)il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
- d)l'oggetto, con la specificazione degli atti da espletare;
- e)ogni altra indicazione utile per l'esecuzione degli atti richiesti. 2. La Commissione rogatoria contiene altresi', ove necessari per l'atto da espletare, il nome, il cognome, l'indirizzo e ogni altro elemento disponibile per l'identificazione delle persone da sentire e le domande da porre loro.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
