ED ESECUZIONE DELLE COMMISSIONI ROGATORIE PER MEZZO DELLE MISSIONI DIPLOMATICHE O DEGLI UFFICI CONSOLARI Ciascuna Parte puo', a mezzo delle proprie missioni diplomatiche o dei propri uffici consolari accreditati presso l'altra Parte, notificare atti ai propri connazionali e procedere alla assunzione di prove, senza l'impiego di mezzi coercitivi e in modo non contrastante con la legge di tale ultima Parte.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
