DI ATTI 1. Ciascuna delle Parti si impegna a notificare su richiesta gli atti giudiziari ed extragiudiziari. 2. La richiesta di notificazione e' redatta dall' autorita'centrale in conformita' del modello A) allegato al presente Trattato. 3. Si applicano i paragrafi 1, 2 e 4 dell' articolo 11 del presente Trattato. 4. L'attestato e'rilasciato dall'autorita' centrale della Parte richiesta in conformita' del modello B) allegato al presente Trattato. La prova dell'avvenuta notificazione e' data da una ricevuta datata e firmata dal destinatario o da un'attestazione dell'Ufficio che ha eseguito la notificazione, dalla quale risultino la persona che ha ricevuto l'atto, la qualita', la data, il luogo e le modalita'della consegna.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art12 · fonte su Normattiva