DELLA DOMANDA 1. La domanda e' proposta dalla parte interessata direttamente innanzi all' autorita' giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza. 2. l'autorita' centrale di ciascuna delle Parti fornira' su richiesta ogni informazione utile ad agevolare la proposizione della suddetta domanda.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
