di riconoscimento o di esecuzione delle sentenze 1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza puo' essere presentata direttamente all'autorita' giudiziaria competente della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. Puo' essere presentata anche all'autorita' giudiziaria che ha deciso la causa in prima istanza, ovvero puo' esser inoltrata per via diplomatica. In questi ultimi due casi la domanda e' trasmessa all'autorita' dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 4 della presente Convenzione. 2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza deve esser corredata:

  • a)da una copia certificata conforme alla sentenza dell'autorita' giudiziaria, con unito un certificato attestante che la sentenza e' passata in giudicato e che e' esecutiva, ovvero, se del caso, che e' stata concessa la provvisoria esecuzione, a meno che cio' non risulti del contenuto della sentenza;
  • b)da un certificato attestante che la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, e' stata citata regolarmente e nei termini previsti dalla legge della Parte contraente nel territorio della quale la decisione e' stata emessa, e nel caso di incapacita' legale o naturale, e' stata debitamente rappresentata, a meno che cio' non risulti dal contenuto della sentenza.
  • c)da una traduzione, certificata conforme, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nella lingua della Parte contraente nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita o in lingua francese

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art25 · fonte su Normattiva