• 1)La domanda di esecuzione di una decisione puo' essere presentata presso l'autorita' giudiziaria di prima istanza della Parte richiedente. L'inoltro all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta avviene per il tramite dei Ministeri della Giustizia.
  • 2)Alla domanda devono essere allegati:
  • a)copia della decisione con l'attestazione del valore di cosa giudicata e della forza esecutiva;
  • b)attestazione che la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
  • c)traduzione autenticata dei documenti indicati alle lettere a) e b) nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art27 · fonte su Normattiva