Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 27 — Domande di esecuzione
- 1)La domanda di esecuzione di una decisione puo' essere presentata presso l'autorita' giudiziaria di prima istanza della Parte richiedente. L'inoltro all'autorita' giudiziaria della Parte richiesta avviene per il tramite dei Ministeri della Giustizia.
- 2)Alla domanda devono essere allegati:
- a)copia della decisione con l'attestazione del valore di cosa giudicata e della forza esecutiva;
- b)attestazione che la parte soccombente e' stata citata regolarmente e in tempo utile a norma delle leggi della Parte richiedente;
- c)traduzione autenticata dei documenti indicati alle lettere a) e b) nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
