DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE La decisione riconosciuta e dichiarata esecutiva ha, nel territorio della Parte ove il riconoscimento e' stato richiesto, la medesima efficacia di una decisione resa dall'autorita' giudiziaria di tale Parte.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-04;199~art26 · fonte su Normattiva