Art. 9 (Protocollo)
[1]Composizione amichevole
[2]1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali. 2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione presentata ai sensi del presente Protocollo.
Testo vigente dal 17 dicembre 2015
