[1]Aspetti sociali

[2]1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformita' delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, del presente accordo. 2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art14 · fonte su Normattiva