[1]Tutela dei consumatori

[2]1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformita' delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla tutela dell'ambiente specificati nell'allegato I, parte F, del presente accordo. 2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformita' delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Le parti cooperano altresi' al fine di garantire la tutela dei diritti dei consumatori derivanti dal presente accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199~accordo-art11 · fonte su Normattiva