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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:
[2]L'ultimo comma dell'art. 1 e' soppresso. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma: "L'art. 2 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e' soppresso". Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole-: "lubrificanti e degli". Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, e' aggiunto: "7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 e' aggiunta la cifra "2.000".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1954 al 27 dicembre 1955
