[1]Accordo interno che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita' del 20 novembre 1979
[2]I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
[3]VISTO il trattato che istituisce la Comunita' economica europea, CONSIDERANDO che l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe, firmato a Lussemburgo il 4 novembre 1980, in appresso denominato "accordo di accessione", prevede l'accessione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lome' il 31 ottobre 1979 CONSIDERANDO che a norma dell'articolo 186 di detta convenzione, l'accessione di uno Stato non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari di detta convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione ed alla cooperazione industriale CONSIDERANDO che i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno deciso in tale occasione di aumentare di 85 milioni di uniti di conto europee l'importo dell'aiuto messo a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1960) CONSIDERANDO che 8 opportuno modificare di conseguenza l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', firmato a Bruxelles il 20 novembre 1979, previa consultazione della Commissione delle Comunita' europee, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
[4]ARTICOLO 1
[5]Il testo dell'articolo 1 dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita', e' modificato come segue:
- 1)Il testo del paragrafo 2, lettera a) e' sostituito dal testo seguente;
- a)Il Fondo e' dotato di un importo di 14.721 milioni di unita' di conto europee, in appresso denominate "UCE" messe a sua disposizione dagli Stati membri secondo la seguente ripartizione:
[6]Belgio.............. 278,539 milioni di UCE, cioe' 5,9% Danimarca............. 118,025 milioni di UCE, cioe' 2,5% Germania............ 1.336,043 milioni di UCE, cioe' 28,3% Francia............ 1.208,576 milioni di UCE, cioe' 25,6% Irlanda.............. 28,326 milioni di UCE, cioe' 0,6% Italia.............. 542,915 milioni di UCE, cioe' 11,5% Lussemburgo............. 9,442 milioni di UCE, cioe' 0,2% Paesi Bassi........... 349,3514 milioni di UCE, cioe' 7,14% Regno Unito........... 849,780 milioni di UCE, cioe' 18,0%
- 2)Il testo del paragrafo 3, lettera a) e' sostituito dal testo seguente:
- a)4.627 milioni di UCE agli Stati ACP, di cui: 2.986 milioni di UCE sotto forma di sovvenzioni, 518 milioni di UCE sotto forma di prestiti speciali, 284 milioni di UCE sotto forma di capitali di rischio, 557 milioni di UCE sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II, capitolo I della convenzione, 282 milioni di UCE sotto forma di sistema speciale di finanziamento, a norma del titolo III, capitolo I della convenzione;
Testo vigente dal 30 gennaio 1982
