Il presente accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee l'espletamento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. L'accordo entra in vigore, purche' siano adempiute le condizioni di cui al primo comma, contemporaneamente all'accordo di accessione.
Testo vigente dal 30 gennaio 1982
