D'APPLICAZIONE TERRITORIALE 1. La presente Convenzione puo' essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avra' effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali. 2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione operata da uno di essi in virtu' dell'articolo 32, porra' termine, alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi territorio o ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformita' al presente articolo.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
