Art. 2 (Protocollo aggiuntivo)
Le riunioni ordinarie si terranno alternativamente in Italia ed Argentina, di preferenza all'inizio del secondo semestre dell'anno della riunione e con sufficiente anticipo rispetto all'inizio dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La data di realizzazione di dette riunioni sara' concordata attraverso le rispettive Ambasciate nel corso del primo trimestre del medesimo anno.
Testo vigente dal 22 febbraio 2001
