Unitamente allo stabilimento della data delle riunioni e sempre attraverso le rispettive Ambasciate, le Parti proporranno un progetto di agenda il cui testo finale dovra' essere disponibile nel Ministero degli Affari Esteri italiano e nel Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto argentino con un anticipo di quindici giorni rispetto alla data di inizio della riunione. Questa disposizione non vige per le riunioni a carattere straordinario. I temi dell'agenda relativi a questioni bilaterali e multilaterali, secondo quanto indicato negli Articoli 1 e 2 del Trattato Generale di Amicizia e Cooperazione Privilegiate fra i due Paesi, saranno preparati dal Ministero degli Affari Esteri per la Parte italiana e dalle aree politiche competenti del Ministero delle Relazioni Estere, Commercio Internazionale e Culto per la Parte argentina.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~protocollo-aggiuntivo-art4 · fonte su Normattiva