Le Parti favoriranno, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, una continuita' di quei progetti realizzati nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica firmato a Roma il 30 settembre 1986, che comprendevano il trasferimento di tecnologie, attrezzature e/o formazione, con il proposito di riconvertirli in Centri di alta tecnologia in settori specifici a livello nazionale e/o regionale, in modo da potenziare quanto gia' realizzato dalla suddetta cooperazione. Le Parti favoriranno inoltre la realizzazione di eventuali progetti di cooperazione in settori direttamente vincolati allo sviluppo economico e sociale, in conformita' con le regolamentazioni finanziarie internazionali in materia.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~trattato-art6 · fonte su Normattiva