Le Parti si impegnano a sviluppare azioni che contribuiscano a migliorare le attivita' e la competitivita' delle piccole e medie imprese di una Parte nel territorio dell'altra. Per la realizzazione di tali azioni verra' fatto ricorso a fonti di finanziamento pubbliche e/o private. Le Parti favoriranno al tempo stesso il trasferimento di tecnologia e le attivita' di formazione definite nel Programma Economico. Le Parti agevoleranno anche, nel rispetto delle intese internazionali da esse sottoscritte, l'accesso dei prodotti italiani e argentini nei rispettivi mercati. Le Parti formuleranno programmi comprendenti progetti di sostegno all'integrazione nel mercato internazionale delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo all'ottenimento di risorse finanziarie a medio e lungo termine, cosi' come alle tecniche produttive volte a sviluppare le esportazioni.

Testo vigente dal 22 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-02;20~trattato-art5 · fonte su Normattiva