delle controversie fra le Parti contraenti 1. Le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte per via diplomatica. 2. Se entro un termine di sei (6) mesi a decorrere dall'instaurazione di una controversia fra di loro, le Parti contraenti non sono addivenute ad un accordo la controversia sara' sottoposta, a richiesta di' una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale formato da tre membri. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro ed i due arbitri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo. 3. Qualora una delle Parti contraente non abbia designato un arbitro e non abbia accolto l'invito dell'altra Parte contraente a procedere a tale nonnina entro un termine di due (2) mesi, l'arbitro sara' nominato, a richiesta di tale Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. 4. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei Presidente entro un termine di due (2) mesi dopo la loro nomina, quest'ultimo sara' designato, a richiesta di una delle Parti contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia; 5. Se, nei casi specificati nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impossibilitato ad esercitare la sua funzione o se e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal Vice-Presidente; se quest'ultimo ha un impedimento o e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dai membro della Corte piu' anziano che non e' cittadino di una delle Parti contraenti. 6. Oltre alle stipulazioni dei paragrafi (1), (2), (3), (4) e (5) del presente Articolo, il Tribunale stabilira' la propria procedura. 7. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e quelle per la sua rappresentanza nelle procedtae arbitrali- Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle Parti contraenti in misura uguale. 8. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti nei confronti di ciascuna Parte contraente.
Testo vigente dal 12 febbraio 2003
