[1]precedenti all'Accordo

[2]Il presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia ii presente Accordo non si applichera' alle controversie sopravvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 12 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;20~accordo-art9 · fonte su Normattiva