ARTICOLO XI Investimenti effettuati prima dell'Entrata in Vigore del presente Accordo Il presente Accordo si applichera' anche agli investimenti effettuati, prima della sua entrata in vigore, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra e registrati da quest'ultima come investimento straniero in conformita' alle proprie disposizioni di legge. In ogni caso, esso non si applichera' alle controversie gia iniziate o risolte prima della sua entrata in vigore ne' alle pretese pendenti od insorte prima di tale data. Inoltre, esso non si applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in vigore ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni di fatto preesistenti.

Testo vigente dal 26 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;329~accordo-artxi · fonte su Normattiva