ARTICOLO VII 1. Obiettivo delle parti e' di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse e' definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:

  • a)la configurazione definitiva e le caratteristiche dei sistema duale nel momento in cui esso e' totalmente dispiegato;
  • b)la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti. 2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR.) in particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II e' concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacita' sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo). Le regole relative a tale scambio di capacita' sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione. 3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, e' periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo VI.2. 4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.

Testo vigente dal 31 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;20~accordo-artvii · fonte su Normattiva