ARTICOLO VI 1. Principi generali E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla cooperazione per tutta la sua durata. Tale equilibrio prende in considerazione:
- a)le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema duale;
- b)il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da ciascuna delle Parti. 2. Costi relativi al sistema duale La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente ottica il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 440 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente radar il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 570 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui costo indicativo e' stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000). Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilita'. Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo territorio per proprie esigenze nazionali. Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base agli accordi relativi alle differenti fasi. Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento operativo e' determinato alla fine della Fase 1. Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel corso della Fase 1. 3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili attualmente utilizzati o in corso di sviluppo: I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II) continuano ad essere finanziati come previsto all'origine. L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma HELIOS II e' chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e nell'Articolo VII. 4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri: I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di intese specifiche.
Testo vigente dal 31 gennaio 2004
