[1]Artisti e sportivi

[2]1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualita' di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualita' di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato se: (a) l'ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attivita' eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane nell'anno fiscale considerato; o (b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell'anno fiscale considerato. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualita', e' attribuito non a lui stesso ma ad un'altra persona, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un'altra persona se l'artista o lo sportivo prova che ne' egli, ne persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a societa' di persone o altre distribuzioni di utili.

Testo vigente dal 18 marzo 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~convenzione-art17 · fonte su Normattiva