[1]PROFESSORI E INSEGNANTI

[2]1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola od altro analogo istituto, e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente Articolo si applica soltanto ai redditi derivanti da attivita' di ricerca qualora tale ricerca sia effettuata dalla persona fisica nel pubblico interesse e non principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 14 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;241~convenzione-art20 · fonte su Normattiva