[1]Professori e insegnanti

[2]Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente, per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso un'universita', collegio, scuola o altro istituto di istruzione e che e', o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente, e' esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti da tale attivita' di insegnamento o di ricerca.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;84~art20 · fonte su Normattiva