[1]PROTOCOLLO

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito "la Convenzione") da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della Convenzione.

[4]1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine "cittadino" cosi' come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale status aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l'imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita. 2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, non pregiudicano: (a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 18 (Pensioni, etc.) della Convenzione in favore dei residenti dell'altro Stato contraente che possiedono la nazionalita' di tale altro Stato, anche se essi possiedono anche la nazionalita' del detto primo Stato; (b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell'articolo 4 del presente Protocollo. 3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell'articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l'assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione. 4. Ai fini del paragrafo 1 (i) dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione, l'espressione "ente governativo riconosciuto" comprende: (a) nel caso dell'Italia: (i) la Banca d'Italia (la Banca centrale); (ii) l'Istituto per il Commercio con l'Estero; e (iii) l'Istituto per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione; (b) nel caso degli Stati Uniti: (i) le Federal Reserve Banks; (ii) la Export-Import Bank; (iii) la Overseas Private Investment Corporation; nonche' gli istituti finanziari il cui capitale e' interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di volta in volta puo' essere convenuto dalle autorita' competenti dei due Stati contraenti. 5. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione: (a) una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonche' costituita e mantenuta in detto Stato: (i) esclusivamente per uno scopo religioso, di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure (ii) allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori dipendenti in base ad un piano deve essere considerata residente di detto Stato contraente; (b) un ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato contraente in cui e' costituito; (c) l'Italia considerera' residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente (un possessore di "green card" (permesso regolare di soggiorno) soltanto se tale persona e' effettivamente presente oppure disponga di un'abitazione permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e (d) per determinare la residenza di un ente che e' considerato fiscalmente trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell'articolo 4 (Residenti) della Convenzione. 6. Ai fini del paragrafo 2 dell'articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 12 mesi. 7. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono: (a) gli utili derivanti dall'impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e (b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest'ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili. 8. Ai fini dell'articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell'Italia o una societa' statunitense ritraggono dall'esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia. 9. Le disposizioni dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l'attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando cio' sia necessario al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il reddito di una qualsiasi di dette persone. 10. Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell'articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) e del paragrafo 2 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che l'ultima frase ivi inclusa non puo' essere interpretata nel senso che i principi di cui agli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione non sono considerati. 11. Nonostante le disposizioni dei paragrafi l, 2 e 3 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit - Fondo d'investimento in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascun Stato in conformita' alla propria legislazione nazionale. 12. Ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione: (a) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne l'Italia, comprende: (i) i beni immobili di cui all'articolo 6 (Redditi immobiliari); (ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una societa' o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e (iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; (b) l'espressione "beni immobili", per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti; (c) i beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano situati in Italia ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti. 13. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono: (a) gli utili derivanti dall'alienazione di container (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e (b) gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati o gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest'ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili. 14. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, cosi' come precisato nell'articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell'altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato. 15. Con riferimento al paragrafo 6 dell'articolo 18 (Pensioni, ecc.), l'espressione "pension plan" nel caso dell'Italia designa i "fondi pensione". 16. Con riferimento all'articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta inteso che le autorita' competenti degli Stati contraenti possono applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che espletano funzioni di natura governativa. 17. Con riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti) della Convenzione, l'espressione "istituto di istruzione riconosciuto", per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato qualora sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile dell'accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio. 18. Le disposizioni dell'articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare un'imposta cosi' come descritta nel paragrafo 6 dell'articolo 10 (Dividendi) o nel paragrafo 8 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione. 19. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, le autorita' competenti degli Stati contraenti possono, in particolare, concordare che le condizioni per l'applicazione del paragrafo 10 dell'articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell'articolo 11 (Interessi) del paragrafo 8 dell'articolo 12 (Canoni) o del paragrafo 3 dell'articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono soddisfatte. 20. Ai fini dell'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente. Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone od autorita' incaricate della sorveglianza delle attivita' per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell'articolo 26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni dell'articolo 26 (Scambio di informazioni).

Testo vigente dal 18 marzo 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-03;20~protocollo-art1 · fonte su Normattiva