[1]ARTICOLO IV.

[2]1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, impiegati nei servizi convenuti, sono ammessi allo scalo nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. 2. I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo, esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. Detti materiali non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali di detta ultima Parte Contraente. 3. I carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotte nel territorio di una Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sono esenti dai dazi doganali e da ogni altro diritto e tassa gravanti sulle merci all'importazione, all'esportazione e al transito ivi comprese le spese di ispezione. 4. I carburanti e gli oli lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte Contraente, rimangono esenti dai dazi, doganali e da ogni altro diritto e tassa di cui al paragrafo i del presente articolo come pure da ogni altra specifica imposta di fabbricazione o di consumo (per la Repubblica federale di Germania: besondere Verbrauchsabgaben). Cio' vale anche per la parte destinata ad essere consumata nel corso dei voli al di sopra del detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, alle provviste di bordo ed alle dotazioni normali di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti Autorita' dell'altra Parte Contraente purche' gli stessi vengano direttamente esportati. 5. I materiali che beneficiano delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego, a meno che non ne sia permessa la cessione ad altra impresa aerea ovvero l'importazione secondo le prescrizioni in vigore nel territorio della Parte Contraente interessata. In attesa del loro uso e destinazione debbono rimanere sotto controllo doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate all'osservanza di determinate formalita', normalmente in vigore nel territorio della Parte Contraente che deve accordare, e non vanno riferite ai diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi. 7. Nella misura in cui non saranno percepiti i dazi doganali e gli altri diritti e tasse per i materiali menzionati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, tali materiali non saranno sottoposti a quelle proibizioni e restrizioni economiche all'importazione, alla esportazione e al transito che dovrebbero altrimenti essere loro applicate.

Testo vigente dal 15 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;39~artiv · fonte su Normattiva