A. Vi sara' pari ed equa possibilita' per le imprese di ciascuna Parte Contraente di operare su qualsiasi rotta contemplata nel presente Accordo: B. Nell'esercizio da parte delle imprese di una Parte Contraente dei servizi aerei indicati nel presente Accordo, sara' preso in considerazione l'interesse delle imprese dell'altra Parte Contraente al fine di non interferire indebitamente sui servizi da queste posti in essere su tutte o parte delle stesse rotte. C. I servizi aerei offerti al pubblico da parte delle imprese che operano ai termini del presente Accordo dovranno essere strettamente rapportati alle esigenze del pubblico per i servizi stessi. D. I servizi esercitati da una impresa designata ai termini del presente Accordo avranno come loro obiettivo primario l'offerta di una capacita' adeguata alle richieste del traffico tra il Paese del quale l'impresa ha la nazionalita' ed i Paesi di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale diretto a e proveniente da terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte indicate nel presente Accordo, sara' esercitato in conformita' ai principi generali di ordinato sviluppo cui entrambe le Parti Contraenti aderiscono e sara' sottoposto al principio generale che la capacita' dovrebbe essere correlata:
- 1)alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi di ultima destinazione del traffico;
- 2)alle esigenze dei servizi diretti; e
- 3)alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali. E. Nessuna Parte Contraente imporra' unilateralmente restrizioni alla impresa o imprese dell'altra Parte Contraente, per quel che concerne capacita', frequenze, orario o tipo di aeromobile impiegato in relazione a servizi su qualsiasi rotta specificata nel presente Accordo. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti ritenga che le operazioni effettuate da un'impresa dell'altra Parte Contraente non si siano conformate ai criteri e ai principi indicati nell'articolo 9, essa in base all'articolo 11 dell'Accordo puo' richiedere l'apertura di consultazioni allo scopo di riconsiderare le operazioni in questione per determinare se esse sono conformi a detti criteri e principi.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
