IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)con riferimento alle altre imposte sul reddito, ai periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1o gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;200~convenzione-art29 · fonte su Normattiva