in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La presente convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
  • b)alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.

Testo vigente dal 21 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;389~convenzione-art28 · fonte su Normattiva