in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. La presente convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione;
- b)alle altre imposte sui redditi e sul patrimonio dei periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione.
Testo vigente dal 21 dicembre 1990
