IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta per quanto concerne:

  • a)le imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)le altre imposte di periodi imponibili che iniziano a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano quelle piu' favorevoli previste da altre convenzioni particolari in vigore tra i due Stati contraenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;711~convenzione-art29 · fonte su Normattiva